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D.P.R. 19/04/2005 n. 1702. In alcuni casi, per opere di particolare rilevanza tecnico-amministrativa, Geniodife può costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a più Forze armate nel caso di opere a carattere interforze. 3. I lavori da eseguire all'estero di cui all'articolo 6, sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti. 4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato. Art. 161 - Ufficiali incaricati della direzione lavori 1. L'incarico di direttore dei lavori è assegnato, di norma, agli ufficiali del Genio. L'incarico può essere assegnato anche a funzionari civili, appartenenti alla carriera direttiva tecnica, dotati della capacità tecnico professionale di cui all'articolo 2, comma 2. 2. L'incarico, per ogni singolo lavoro, è assegnato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacità tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare. Art. 162 - Compiti del direttore dei lavori 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal presente regolamento, nonchè a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Art. 163 - Assistente dei lavori 1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente dei lavori; nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici che individuano l'opera da eseguire. 2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori. 3. Di norma gli assistenti sono marescialli dei ruoli tecnici o funzionari civili in possesso di titolo di studio di geometra o perito (edile, elettrotecnico, termotecnico). Nel caso degli interventi di cui all'articolo 160, comma 4, gli assistenti possono anche essere sottufficiali del ruolo sergenti. 4. Nei casi di particolare complessità tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio con specifiche competenze tecniche nei settori interessanti l'esecuzione delle opere. Art. 164 - Compiti dell'assistente dei lavori 1. L'assistente dei lavori svolge essenzialmente i seguenti incarichi a) verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore b) verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti c) controllare l'attività dei subappaltatori d) controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali e) assistere alle prove di laboratorio f) assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti g) effettuare in contraddittorio con la ditta appaltatrice le misurazioni delle opere eseguite h) predisporre la tenuta dei libri contabili, dei lavori quando sia stato autorizzato dal direttore dei lavori e di tutti i documenti connessi con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con la contabilità finale i) tenere il giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori l) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo. 2. Ferma restando la responsabilità del coordinamento da parte del Direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori. Art. 165 - Capo dell'organo esecutivo 1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è, di norma, un ufficiale dirigente del Genio. 2. Il capo dell'organo esecutivo, nominato da Geniodife o dall'organo tecnico centrale di Forza armata, ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento ovvero di responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 20. 3. Oltre agli incarichi di cui al comma 2, è responsabile della verifica e controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi ad essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale azione riferisce a questi ultimi circa la regolarità o meno delle procedure amministrative seguite. 4. Nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate, possono essere costituiti organi esecutivi del Genio interforze diretti da un ufficiale dirigente del Genio anche con il grado di Generale in relazione alla dimensione organica. Art. 166 - Sicurezza nei cantieri 1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte di norma dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, o per altra ragione motivata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare il coordinatore scegliendolo fra i propri dipendenti in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dalla legge, o affidando l'incarico a professionista esterno all'Amministrazione. 2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonchè la loro reciproca informazione d) il proporre all'Amministrazione in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1bis della legge. Art. 167 - Ordini di servizio 1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento per l'esecuzione al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori, comunicate all'appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore. 2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione a) impartisce al direttore dei lavori, con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori b) fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando non sia regolato dal contratto c) stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la percentuale con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività del cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 3. L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio. Qualora ritenga di non dover ottemperare a detti ordini deve, senza sospendere l'esecuzione dei lavori, presentare al direttore dei lavori le sue osservazioni motivate per iscritto nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, a pena di decadenza. Al riguardo, il direttore dei lavori deve informare tempestivamente il responsabile del procedimento per le decisioni sulla vertenza. Art. 168 - Consegna dei lavori 1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, Geniodife, o l'organo tecnico centrale di Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7, autorizza la consegna dei lavori. 2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per i cottimi fiduciari, il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. 3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonchè delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione. 4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 169; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonchè di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel capitolato generale d'appalto. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori oneri di- pendenti dal ritardo da calcolarsi secondo quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto. 9. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale, l'istanza di recesso presentata dall'appaltatore deve essere accolta, con le conseguenze previste dal comma 8.
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